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STATUTO

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1.1 E’ costituita una associazione senza fini di lucro denominata Associazione Italiana di Ingegneria Antincendio – AIIA Sezione Italiana della Society of Fire Proteciton Engineers. L’associazione può utilizzare a questo riguardo l’acronimo nazionale AIIA e quello americano SFPE.
L’Associazione ha sede in Rho (MI), Via Vincenzo Monti 52.

ARTICOLO 2 FINALITA’ OBBIETTIVI

2.1 Le finalità dell’associazione solo la promozione e la diffusione delle teorie, della pratica e delle tecnologie dell’ingegneria antincendio e delle discipline ad essa collegate al fine di mantenere un elevato livello etico e professione fra gli associati e di diffondere i principi e la cultura dell’ingegneria antincendio.
2.2 L’Associazione non potrà agire in nome e per conto della SFPE senza una specifica autorizzazione scritta della stessa.
2.3 L’Associazione si uniforma allo statuto ed al regolamento della SFPE.

ARTICOLO 3 APPARTENENZA

3.1 L’Appartenenza all’associazione è aperta a persone fisiche nei diversi gradi previsti: “Fellow”, Membro. Membro Associato, Affiliato, Tecnologo, Tecnico, Studente o Membro Onorario della Society of Fire Protection Engineers. All’associazione potranno essere ammesse persone che risiedono o con sede di lavori in Italia e nei paesi della CEE.
Persone di altri paesi, come persone non associate alla SFPE, potranno essere ammesse come Osservatori.
3.2 Tutte le richieste di ammissione all’associazione dovranno essere presentate al Comitato Esecutivo che accerterà il grado di qualificazione nell’appartenenza alla SFPE. Il richiedente sarà informato ufficialmente dell’ammissione e l’iscrizione sarà registrata dalla Segreteria.
3.3 Tutti gli associati ad eccezione dei soci Studenti o Osservatori, avranno diritto di voto. Ogni associato avrà diritto ad un voto per quanto attiene alle delinere della Associazione.
3.4 Gli associati che decadessero dalla loro qualifica di soci della SFPE non potranno più esercitare il loro diritto di voto nella Associazione (AIIA) ma possono essere reintegrati nei loro diritti di voto qualora provvedono alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.
Gli associati che non provvedano a quanto dovuto a titolo di quota associativa od altro entro 60 gg. saranno sospesi. Tuttavia gli stessi potranno essere riammessi automaticamente se provvederanno a rimuovere le cause della sospensione entro 6 mesi dalla stessa.
Il Comitato esecutivo, qualora emerga a carico dell’associato prove di comportamenti non conformi all’etica e alla professionalità, i comportamenti che si possano rivelare pregiudizievoli per gli interessi dell’associazione (AIIA) o di false dichiarazioni in fase di richiesta di ammissione all’associazione può-ascoltate le motivazioni su richiesta dell’associato stesso- espellere l’associato se ritenuto colpevole. In tutti i casi l’espulsione sarà comunicata dal Comitato Esecutivo dell’AIIA alla Society of Fire Protectione Engineers (SFPE).Ogni associato che sia stato sospeso od espulso può chiedere di essere riammesso secondo le procedure che il Comitato Esecutivo specificherà per la riammissione.
3.5 L’associazione (AIIA) riconosce l’esigenza di mantenere contatti con persone che, pur non essendo membri della SFPE, abbiano interessi ed attività nel campo dell’Associazione. L’Associazione sollecita, promuove ed accetta il sostegno e la partecipazione degli interessati nelle attività dell’Associazione stessa a titolo di Osservatori.
L’Associazione metterà a disposizione di queste persone le pubblicazioni periodiche e consentirà la partecipazione agli incontri periodici e dalle altre manifestazioni che saranno organizzate a fronte del solo rimborso spese postali e delle quote di partecipazione.
Il Tesoriere informerà il Segretario del ricevimento delle quote di partecipazione, delle spese postali e di spedizione relative; il Segretario confermerà con ricevuta ed iscriverà formalmente i loro nomi negli indirizzari dell’Associazione.

Mozione approvata dall’assemblea 1996 dei soci dell’associazione:

“ Allo scopo di promuovere l’iscrizione all’Associazione di nuovi soci, che possano in futuro aderire alla SFPE, si decide di favorire l’iscrizione stessa tramite il ruolo iniziale di Socio Osservatore, definito anche Socio Nazionale. Il socio Osservatore, o Nazionale, dovrà rispondere, per l’ammissione, a requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione ai vari gradi dell’SFPE, attestati da almeno 4 persone operanti nel campo dell’ingegneria e/o della sicurezza sul lavoro, di cui almeno 2 associati SFPE.
I soci Nazionali partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione, per discutere di temi tecnici ed organizzativi e per promuovere l’attività divulgativa dell’Associazione stessa”

ARTICOLO 4 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

4.1 Organi e legali rappresentanti dell’Associazione sono:

  • Il Presidente
  • Il Vice-Presidente
  • Il Presidente Uscente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Il Comitato Esecutivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ad eccezione del Presidente Uscente tutti i legali rappresentanti saranno eletti dagli associati e resteranno in carica 2 anni e fino a che i successori non siano eletti e riconosciuti. Tutti i legali rappresentanti svolgeranno i compiti previsti dal loro ruolo senza alcuna ricompensa salvo l’eventuale rimborso delle speso sostenute.
4.2 Al Comitato Esecutivo partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente Uscente ed un socio delegato dall’Assemblea dell’Associazione per il periodo di un anno.
4.3 Il Presidente e la maggioranza dei Membri del Comitato Esecutivo dovranno appartenere alla SFPE con le qualifiche di “ Fellow”, Membro Onorario, Membro o Membro Associato.
4.4 Le cariche temporaneamente vacanti possono essere ricoperte fino al termine previsto per l’elezione successiva con un voto a maggioranza del Comitato Esecutivo

ARTICOLO 5 POTERI DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

5.1 Il Presidente
E’ compito del Presidente presiedere a tutte le riunioni e svolgere le altre mansioni tipiche che l’incarico comporta.
Il Presidente convocherà le riunioni del Comitato Esecutivo a suo giudizio o su richiesta di tre o più membri del Comitato.
Il Presidente può nominare Comitati speciali come può essere richiesto dalle circostanze a condizione che la maggioranza del Comitato Esecutivo approvi la decisione.
Se, per qualunque ragione, il Presidente non fosse disponibile, il Vice Presidente assumerà i poteri, le deleghe e tutte le prerogative del Presidente.

5.2 Il Segretario
E’ compito del Segretario mantenere documentazione di tutte le attività dell’Associazione e svolgere le atre mansioni che l’incarico di Segretario comporta usualmente.
Il Segretario provvederà alla convocazione delle riunioni.
Il Segretario terrà aggiornato il registro degli Associati.
Il Segretario preparerà, almeno una volta all’anno, l’elenco aggiornato degli Associati, i verbali delle sedute ed altre informazioni utili al Segretario-Tesoriere dell’Associazione.

5.3 Il Tesoriere
E’ compito del Tesoriere registrare tutti i movimenti dell’Associazione, raccogliere le quote associative, pagare le spese, redigere il rendiconto annuale, predisporre un rendiconto finanziario in occasione di ogni riunione dell’Associazione regolarmente programmata e svolgere le altre mansione previste dall’incarico di Tesoriere.
5.4 Il Presidente ed il Vice Presidente ricopriranno rispettivamente i ruoli di Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo.
5.5 Il Comitato Esecutivo si riunirà non meno di 3 volte all’anno ma potrà riunirsi con la frequenza che riterrà opportuna o auspicabile a discrezione del Presidente
5.6 La presenza della maggioranza dei membri del Comitato costituirà il “quorum” necessario per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo.
5.7 E’ compito specifico del Comitato Esecutivo valutare l’auspicabilità di ogni attività da proporre all’Associazione per l’esame da parte della stessa e con riferimento alla politica generale. Opinioni contrarie o suggerimenti dovranno essere riportati con sollecitudine all’Associazione per il prosieguo delle iniziative.

ARTICOLO 6 AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Comitato Esecutivo può autorizzare spese il cui ammontare non superi il 50% delle disponibilità finanziarie correnti dell’Associazione. Tutte le spese e le acquisizioni il cui valore supera il 50% delle disponibilità dell’Associazione dovranno essere approvate con una votazione degli Associati nel corso di una riunione di rutine o appositamente convocata. Le spese di cancelleria, postali e occasionali per il normale funzionamento dell’Associazione richieste dal Segretario o dal Tesoriere che non superino l’importo di Lire 100.000.=, non sono soggette all’approvazione mediate votazione degli Associati.
6.2 L’Associazione non assumerà obbligazione contrattuali o finanziarie in nome e per conto delle “SFPE” in mancanza di un totale accodo manifestato con assenso scritto dal Consiglio Direttivo della Society of Fire Protectipn Engineers.

ARTICOLO 7 ATTIVITA’

7.1 Ogni anno dovranno essere programmate almeno 4 riunioni dedicate a tutti gli Associati. Eventuali riunioni non programmate dovranno essere notificate per iscritto con almeno 10 gg. di preavviso a tutti coloro che sono regolarmente iscritti nei registri dell’Associazione.
7.2 Nel corso della riunione annuale del settore il Presidente uscente presenterà una relazione annuale che ripercorre l’attività dell’Associazione durante i 12 mesi trascorsi e indicherà le direttive per l’attività futura. Il Tesoriere illustrerà una relazione in cui saranno evidenziate le entrate e le uscite verificatesi nel corso degli ultimi undici mesi, lo stato patrimoniale, le obbligazioni e il valore netto al termine del periodo per cui è stato eletto nell’incarico.
7.3 Per la validità delle delibere aventi contenuto patrimoniale è richiesta la presenza di almeno 7 membri presenti o il 15% del totale degli appartenenti all’Associazione (il maggiore tra i due numeri).
7.4 Le delibere di ogni riunione all’Associazione, a meno che non siano compatibili con gli atri articoli del presente Statuto – Regolamento, dovranno seguire le norme e gli usi italiani.
7.5 Il Comitato Esecutivo proporrà agli Associati in forma scritta, con preavviso di almeno 30 gg. rispetto alla data prevista per la riunione annuale di settore una lista di nominativi disponibili per il rinnovo delle cariche e le candidature per il Comitato Esecutivo.
Questo non precluderà la possibilità di proporre altre nominati nella riunione annuale.

ARTICOLO 8 QUOTE ASSOCIATIVE

8.1 Le quote annualmente dovute da ogni associato saranno stabilite con un voto dell’Assemblea degli Associati. Le quote associative per i nuovi associati potranno essere versate solo dopo che la richiesta d’ammissione sarà accettata e, successivamente, entro il 31.01 di ogni anno. Coloro i quali non provvederanno a versare le quote dovute entro il tempo prescritto saranno sospesi dopo esserne stati informati per iscritto nei termini dovuti.
8.2 Il Comitato Esecutivo deciderà in merito ai contributi per l’Associazione dovuti a titolo di rimborso di spese vive e postali da colore che, persone fisiche, società od organizzazioni. Vorranno ricevere le pubblicazioni dell’Associazione pur senza essere membri della SFPE.

ARTICOLO 9 MODIFICHE STATUTARIE

9.1 Questi articoli possono essere modificati nel corso di ogni riunione programmata dall’Associazione con i due terzi degli Associati presenti. Le proposte di modifiche dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria. Queste saranno formalmente notificate agli Associati e lette pubblicamente alla riunione programmata che precede immediatamente la riunione nel corso della quale la proposta sarà messa ai voti.
9.2 Il periodo d’attesa può essere eliminato con l’approvazione del Comitato Esecutivo e della maggioranza di tutti gli iscritti all’Associazione.
9.3 Tutte le variazioni dello Statuto dell’Associazione dovranno essere preventivamente presentate al Consigli direttivo della SFPE.

ARTICOLO 10 PATRIMONIO

10.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci e da ogni altra entrata pervenuta all’Associazione stessa e tendente ai fini di cui alla propria attività costituzionale
Alla Associazione è consentito accettare donazioni, legati, somme di denaro, beni mobili ed immobili e di detenerne la proprietà.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA

11.1 L’Assemblea esprime pareri su tutti gli argomenti sottoposti dal Comitato Esecutivo, approva i bilanci dell’Associazione, nomina gli Organi di rappresentanza indicando fra gli stessi Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, il Delegato del Comitato Esecutivo e nomina i Revisori dei Conti. Determina l’ammontare della quota annuale da versare dagli associati per l’esercizio successivo.
E’ convocata almeno una volta l’anno e ogni qualvolta si renda necessario sia su iniziativa del Presidente che per domanda scritta e motivata di almeno un decimo dei soci. Le Assemblea sono indette dal Presidente con invito che dovrà contenere l’Ordine del giorno delle materie da trattarsi.
Il Socio avente diritto Può delegare per iscritto altro socio ha rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci non in regola con le quote sociali non possono partecipare all’Assemblea e non possono ne delegare ne essere delegati da altri soci.
11.2 Per validità dell’Assemblea in prima convocazione occorre l’intervento di non meno della metà dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
I verbali delle Assemblee saranno sottoscritti del Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12 REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente che possono essere anche non soci.
Durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori sono assegnate le attribuzioni spettanti al Collegio Sindacale delle S.p.A., previsti dall’art.1403 C.C. e seguenti.

ARTICOLO 13 ESERCIZION FINANZIARIO

13.1 L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia con la data dell’atto costitutivo e termina il 31 Dicembre successivo.

ARTICOLO 14 COPERTURA DELLE CARICHE

14.1 I primi organi dell’Associazione sono dominati nell’atto costitutivo. La cessazione di ogni carica, per scadenza del termini o per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, ha effetto dal momento in cui viene deliberata al sostituzione.

ARTICOLO 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione con i suoi organi è devoluta ad un Collegio arbitrale composto in numero dispari, costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed uno o due – ai fini del numero dispari- nominati dagli arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il Collegio Arbitrale decide secondo diritto.

ARTICOLO 16 FORO COMPETENTE

16.1 Per le controversie in cui sia parte l’Associazione unico Foro competente è quello di Milano.

andrea.cristofoletti